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Leggi e Decreti » Trasporti terrestri (ADR)

  • Accordo multilaterale M310:
  • firmato dalle Autorità Italiane il 28/03/2018, riguarda l'utilizzo di IBC in plastica rigida e compositi (31H1, 31H2 e 31HZ1) per il trasporto di UN 2672 (ammoniaca in soluzione). L'accordo è valido fino al 31/01/2022 per i paesi sottoscrittori (Italia,Irlanda e Regno Unito).
  firmato dalle Autorità Italiane il 22/05/2017, riguarda il trasporto per smalimento, riciclo o bonifica delle "batterie al litio metallico contenute in un dispositivo" UN 3091 e delle "batterie al litio ionico contenute in un dispositivo UN 3481 che, secondo l'accordo, non è soggetto all'ADR se vengono rispettate alcune prescrizioni. firmato dalle Autorità Italiane il 22/05/2017, riguarda una deroga al punto h)  del paragrafo 5.4.1.1.1 che permette di mettere, in caso di trasporto di alcune sostanze pericolose (fuochi pirotecnici, gas liquefatti refrigerati, gas compressi , ecc..), la dicitura "consegna per la vendita" sul documento di trasporto al posto del nome e dell'indirizzo del destinatario, se la consegna riguarda più destinatari. firmato dalle Autorità Italiane il 26/09/2016, riguarda il trasporto di batterie al litio ibride, contenenti celle al litio metallico e celle agli ioni di litio ricaricabili. firmato dalle Autorità Italiane il 26/09/2016, riguarda il trasporto di batterie al litio e batterie di cicli di produzione, composta da non più di 100 pile e batterie, o prototipi di pre-produzione di pile e batterie realizzate per test (UN 3090 - 3091 - 3480 - 3481) firmato dalle Autorità Italiane il 26/09/2016, riguarda il trasporto di prototipi di pre-produzione di batterie agli ioni di litio assemblate (UN 3480).
  firmato dalle Autorità Italiane il 26/09/2016, riguarda il trasporto di batterie al Litio danneggiate. firmato dalle Autorità Italiane il 26/09/2016, riguarda il trasporto di Ammoniaca in soluzione acquosa UN 2672 in IBC rigidi e compositi. firmato dalle Autorità Italiane il 19/08/2016, riguarda il trasporto di Idruro di Magnesio UN 2010 in sistemi di stoccaggio trasportabili di idrogeno.
  firmato dalle Autorità Italiane il 19/08/2016, prevede deroghe per diversi gas della  Classe 2 trasportati in conformità con il paragrafo 1.1.4.2 Dell'accordo ADR (trasporti comportanti un percorso marittimo o aereo) in recipienti a pressione ricaricabili approvati dal Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti.
  firmato dalle Autorità Italiane il 10/06/2016, prevede il trasporto in deroga di alcune tipologie di rifiuti pericolosi. Il nuovo testo  è molto simile a quello del precedente accordo M222 (scaduto il 01/08/2015) con poche eccezioni riguardanti l'UN 3509.
  prevede la possibilità di non osservare le restrizioni relative al passaggio nelle gallerie di cui alla sezione 1.9.5.3.6 dell'ADR, per le materie attribuite alla prima rubrica della tabella A del capitolo 3.2 dei numeri ONU 2814 e 2900, e a quelle dei numeri ONU 3077 e 3082 (paesi firmatari: Italia, Francia, Svizzera, Germania e Danimarca). prevede, in deroga al punto 3 delle Disposizioni Supplementari dell'Istruzione di imballaggio P909, la possibilità di non confezionare in un imballaggio esterno un'apparecchiatura che contiene pile o batterie al litio assegnate ai numeri UN 3090, 3091, 3480 o 3481 (paesi firmatari: Italia, Germania e Svizzera). relativo alla costruzione di veicoli FL eOX che utilizzano il gas naturale liquefatto (LNG) come combustibile per la loro propulsione (paesi firmatari: Italia, Belgio, Olanda, Spagna, Portogallo e Gran Bretagna). recepisce della direttiva 2014/103/UE della Commissione del 21 novembre 2014 che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose. (GU Serie Generale n.78 del 3-4-2015).
  che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del parlamento europeo e del Consigli relativa al trasporto interno di merci pericolose (G.U. dell’Unione europea L335 del 22/11/2014).
  recepisce la direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose (G.U. Serie Generale n.58 del 11/3/2010).
  stabilisce norme comuni per il trasporto in sicurezza di merci pericolose all’interno dei paesi dell’Unione europea (UE) o tra gli stessi su strada, per ferrovia o per via navigabile. Riguarda inoltre aspetti quali il carico e lo scarico, il trasferimento a e da un altro mezzo di trasporto, nonché le soste nel corso del processo di trasporto. Estende l’applicazione delle norme internazionali al trasporto nazionale di merci pericolose (G.U. dell'Unione Europea L260 del 30/09/2008)
 
N.B.: I testi presentati non hanno carattere ufficiale e non sostituiscono in alcun modo la pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione è gratuita. I testi delle leggi, decreti e circolari qui pubblicate non sono coperti dai diritti d'autore ai sensi dell'art. 5 della Legge 22/04/1941 n. 633. Il copyright si riferisce alla elaborazione ed alla forma di presentazione dei testi stessi.
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